Sordità

Il termine sordità è molto vago rispetto alla grande varietà di modi in cui questo disagio si esprime, la sordità, dunque, non è una condizione omogenea né dal punto di vista clinico, né dal punto di vista della storia biografica. Come tutte le persone normodotate, ogni persona con disabilità uditiva è diversa dall’altra e le sue capacità di comunicare sono il risultato di diversi fattori clinici e sociali. Alla nascita infatti i bambini sordi sono esattamente come gli udenti, non hanno nessuna minorazione intellettiva e comunicativa, il loro handicap è solo ed esclusivamente l’assenza dei suoni e dei rumori.

Esistono 4 gradi di perdita uditiva espressa in decibel che possono influire diversamente nell’acquisizione e nello sviluppo del linguaggio vocale:

Sviluppo del linguaggio normale, senza ritardo del processo evolutivo. Comprende il significato delle parole ma presenta difficoltà nel selezionare alcuni fonemi (/b/e /p/)

Difficoltà nel riconoscere sia il significante (il suono di una parola) che il significato (ciò che vuol dire quella data parola, cioè il concetto). Ne può conseguire un ritardo nello sviluppo della comprensione e della produzione del linguaggio parlato. Se si aumenta l’intensità della voce migliora la comprensione del linguaggio vocale. Pertanto sono necessari la protesizzazione e l’intervento logopedico precocissimi, prima che la componente linguistica sia compromessa.

Non c’è percezione del parlato, con la protesizzazione precoce, il bambino riesce a percepire l’intonazione della voce e viene aiutato nell’apprendimento vocale, ma non migliora la ricezione del suono a livello di intensità. Il bambino imparerà a parlare solo attraverso l’intervento logopedico, possibilmente precoce.

Le sordità sono classificate in base all’età in cui si è manifestato il deficit uditivo:

Insorte prima della nascita; tra le cause fattori ereditari, virali (come la rosolia, l’epatite, il morbillo contratti dalla madre in gravidanza), cause microbiche (tifo, sifilide), tossiche (abuso di alcool, di barbiturici ecc.).

Insorte al momento della nascita; tra le cause l’anossia, i traumatismi, l’ittero ecc.

Insorte in seguito tra le cause i traumi, le malattie infettive (incluse quelle dell’orecchio), le intossicazioni da farmaco ecc.

E’ particolarmente penalizzante il fatto che la persona sia divenuta sorda prima di acquisire il linguaggio (sordi prelinguali) o nei primissimi anni di vita.

Quali soluzioni?

Riconoscimento di invalidità

“… il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva, che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio” (legge 381 del 26/5/1970, art. 1, comma 2).

Hanno diritto al riconoscimento di sordità: i soggetti maggiorenni (non c’è un limite massimo di età) con perdita uditiva media per le frequenze 500-1000-2000 Hz, uguale o maggiore a 75 dB purché la sordità sia insorta durante l’età evolutiva, che si intende conclusa allo scadere del 12° anno di età (D.M. Sanità 5/2/1992).

i soggetti minori di 12 anni con perdita uditiva media per le frequenze 500-1000-2000 Hz uguale o maggiore a 60 dB (D.M. Sanità 5/2/1992), dal compimento del primo anno di vita.

In entrambi i casi l’acquisizione del linguaggio parlato deve essere avvenuta o avvenire in modo innaturale, cioè tramite la rieducazione logopedica, l’utilizzo della protesi acustica o dell’impianto cocleare. La sordità inoltre non deve essere di tipo trasmissivo, né di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, lavoro o di servizio.

In base alla Circolare del Ministero del Tesoro n. 10, 7/6/1993, punto 3, il minore riconosciuto sordo, quando raggiunge la maggiore età deve presentare domanda all’ASL o sarà convocato dalla stessa per un nuovo accertamento che verifichi la sussistenza delle condizioni precedentemente citate.

A che cosa dà diritto:

  • indennità di comunicazione (legge 508/1988, art. 4)
  • pensione al compimento del 18° anno (legge 381/1971, art. 1)
  • riconoscimento dello stato di handicap (legge 104/1992)
  • collocamento obbligatorio (legge 68/1999)
  • fornitura e riparazioni della protesi acustica (legge 118/1971 e legge 833/1978)
  • fornitura del DTS e di altri dispositivi previsti dal Nomenclatore Tariffario (legge 833/1978)
  • altre agevolazioni, che possono variare da regione a regione
  • riconoscimento di una invalidità pari all’80%

Che cosa fare per ottenere il riconoscimento:

Il genitore o legale rappresentante, dal compimento del 1° anno di vita, l’audioleso stesso dal compimento della maggiore età deve presentare domanda alla apposita Commissione Medica (legge 295/1990 e regolamento emanato come D.M. Tesoro n. 387/1991), all’interno della quale deve essere presente il medico audiologo o otorino, compilando un apposito modulo, disponibile presso la propria ASL e alla quale deve poi essere presentato. Sul modulo deve essere barrata la casella “sordità”: attenzione a non barrare “invalidità civile”.

Devono essere allegati:

  • certificati di nascita, cittadinanza italiana, residenza, stato di famiglia (o autocertificazione)
  • esame audiometrico effettuato al momento della diagnosi che permette di determinare la data di insorgenza della sordità, antecedente il compimento del 12° anno di vita
  • esame audiometrico ed impedenzometrico recente effettuato presso una struttura pubblica; nel caso dei bambini è bene anche allegare il risultato dell’audiometria e potenziali evocati (ABR)
  • certificazione specialistica: lo specialista deve attestare in modo dettagliato che la sordità è insorta prima del dodicesimo anno di vita; che il livello di perdita uditiva è uguale o maggiore di 75 dB o 60 per il minore di 12 anni; che la sordità non è di tipo trasmissivo o dovuto a causa psichica; che l’apprendimento del linguaggio è avvenuto in modo innaturale e che quindi, ai termini della legge 381/70, art. 1, comma 2, il paziente risulta “sordo”.

Tutti i benefici connessi al riconoscimento di sordità decorrono dalla data di presentazione della domanda.

Sia della domanda che di tutta la documentazione è importante avere e conservare una copia.

N.B. Quando si presenta la domanda per il riconoscimento di sordità di un bambino è consigliabile fare contestualmente richiesta di certificazione di handicap in stato di gravità. La Circolare del Ministero del Tesoro n. 34 del 30/3/98 riconosce lo stato di gravità per i sordi in età evolutiva: non dovrebbe quindi essere necessaria ulteriore certificazione, anche se spesso viene richiesta.

Per un bambino diagnosticato prima del compimento dell’anno di vita è bene fare subito domanda di riconoscimento dello stato di handicap grave (quella di sordità si farà al compimento dell’anno) per godere subito dei benefici ottenibili con tale riconoscimento.

In base ai documenti prodotti e alla certificazione così stilata la Commissione Medica convoca per la visita ed esamina domanda e documentazione. Non dovrà tenere conto del recupero uditivo ottenuto grazie alla protesizzazione né della qualità del linguaggio acquisito grazie alla riabilitazione (Circolare Ministero del Tesoro n. 32 del 21/7/97).

La legge 295/1990 ha concesso la possibilità di farsi accompagnare ed assistere durante la visita collegiale da un medico di fiducia: è consigliabile avvalersi di questa facoltà nel caso che ci siano dubbi clinici o anamnestici e quando si presenta la domanda in età adulta. Naturalmente lo specialista dovrà essere retribuito da chi ne richiede l’intervento.

Il D.P.R. n. 694/94 ha stabilito che il procedimento relativo all’accertamento di sordità deve concludersi entro 9 mesi dalla visita (art. 1, punto 3), che la Commissione Medica deve fissare entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

L’esito dell’accertamento viene comunicato all’interessato tramite lettera raccomandata.

Nel caso la decisione della Commissione non sia condivisa dall’interessato, a termine dell’art.1, 8 del D.M. 387/1991 potrà essere inoltrato un ricorso in carta semplice al Ministero del Tesoro, Direzione Generale dei Servizi Vari e delle Pensioni di Guerra, Via Casilina 3, Roma entro 60 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. Dato che l’iter del ricorso è lungo e complesso, in molti casi è consigliabile, trascorsi alcuni mesi, ripresentare la domanda alla propria ASL come aggravamento. Questa soluzione è soprattutto preferibile nel caso di minore cui non sia stato riconosciuta la sordità, ma solamente lo stato di “minore ipoacusico” con diritto di indennità di frequenza.

Con l’entrata in vigore del Decreto Legge 112 del 31/3/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali” in attuazione del capo 1° della legge 59/97, è stato trasferito dallo Stato alle Regioni il compito di accertare e concedere le indennità di invalidità. In ogni regione possono quindi essere diversi gli uffici competenti dell’ASL.

Nella Regione Lombardia le domande devono essere presentate ai dipartimenti ASSI della propria ASL di appartenenza. Per la provincia di Milano è stata istituita una Commissione Medica Provinciale apposita per il riconoscimento della sordità o e altrettanto dovrà avvenire a breve nelle altre province lombarde.

Accertamento o visita di verifica nel portatore di impianto cocleare

Il godimento dei diritti acquisiti o il riconoscimento della condizione di sordità non può essere modificato nel paziente che utilizza l’impianto cocleare.

Il D.M. 527/1992, che prende in esame le procedure per il riconoscimento di sordità, afferma chiaramente che la valutazione del grado di ipoacusia e il calcolo del punteggio vanno sempre effettuati a orecchio nudo, cioè senza protesi e quindi per analogia senza impianto cocleare.

Nessuna circolare ministeriale o regionale ha poi affermato che il sordo portatore di impianto cocleare è da considerarsi guarito dalla sordità. Contro il giudizio, in questo caso illegittimo, della Commissione Medica che ha ritenuto di sospendere o non concedere i benefici richiesti, si ha diritto quindi a fare ricorso.

Agli effetti della Legge n. 118, art 2, comma 2 “si considerano invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo … che abbiano subìto una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo (34%) o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età” (Legge 289/1990).

L’invalidità civile può essere richiesta per sordità inferiori ai limiti stabiliti per il sordomutismo. Può naturalmente essere richiesta anche da chi, pur avendo i requisiti per ottenere il riconoscimento di sordomutismo, rifiuti l’etichetta “sordomuto”. Tuttavia i benefici concessi dal riconoscimento di invalidità civile sono meno favorevoli di quelli previsti dal riconoscimento di sordomutismo.

Minori

Al minore di 18 anni verrà riconosciuto lo stato di “minore ipoacusico”. Questo riconoscimento dà diritto a:

  • indennità di frequenza (se la perdita uditiva supera i 60 dB)
  • fornitura delle protesi (senza limite di perdita uditiva)
  • fornitura dei dispositivi previsti dal Nomenclatore Tariffario (se la perdita uditiva, anche inferiore ai 60 dB, gli consentirà di ottenere la certificazione di “stato di handicap” in base alla legge 104).

Rispetto quindi al riconoscimento di sordomutismo, al minore ipoacusico che abbia i requisiti per tale riconoscimento, vengono riconosciuti sostanzialmente gli stessi benefici; tuttavia per l’indennità di frequenza va ripresentata annualmente la domanda, ed è necessaria una certificazione di handicap in base alla legge 104 per avere diritto alle altre provvidenze. Inoltre, al compimento del 18° anno decade il diritto all’indennità di frequenza e sarà allora necessario richiedere il riconoscimento di sordomutismo per avere l’indennità di comunicazione e la pensione, che sono cumulabili. È per questa ragione che consigliamo di fare attenzione nel compilare il modulo di richiesta di invalidità, barrando la casella “sordomutismo” perché spesso le Commissioni riconoscono lo stato di minore ipoacusico anche quando ci sono i requisiti per ottenere il sordomutismo.

Maggiorenni

Per i maggiori di 18 anni il giudizio della Commissione Medica deve basarsi solamente e necessariamente sulla capacità lavorativa residua, da interpretare come “generica validità psicofisica del soggetto” e verrà riconosciuta una percentuale di invalidità relativa all’entità della perdita uditiva.

In base al Decreto del Ministero della Sanità 5/2/92, alla sordità monolaterale totale è stata attribuita una invalidità del 15%, mentre alla sordità bilaterale totale una percentuale pari al 58%. La “sordità prelinguale” (o sordomutismo) con evidenti dislalie audiogene” viene valutata con una percentuale dell’80%, identica a quella attribuita al sordomutismo. La dizione “sordità prelinguale” è stata introdotta per la prima volta dalla Legge n. 508 del 21/11/ 88 e il DM 5/2/92 richiede che la perdita uditiva sia valutata senza l’uso della protesi acustica.

L’età massima per ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità civile è 65 anni.

La domanda deve essere presentata alla ASL di appartenenza, compilando l’apposito modulo sul quale verrà barrata “Invalidità civile” invece di sordomutismo. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti già indicati per il sordomutismo ed anche la procedura per l’ottenimento dell’invalidità civile sarà la stessa. Sarà invece diversa la Commissione Medica nel caso in cui, come avviene per la provincia di Milano, sia stata creata una apposita Commissione Medica Provinciale per la sordità.

L’invalidità civile dà diritto all’assegno mensile di assistenza, erogato per 13 mensilità, agli invalidi civili tra i 18 e i 65 anni non occupati e ai quali sia stata riconosciuta una riduzione delle capacità lavorative superiore al 74%. L’ammontare per il 2001 è di L. 411.420/mese, quindi superiore all’indennità di comunicazione, ma è subordinata ai seguenti altri requisiti: determinati limiti di reddito (L. 7.067.450 per il 2001), cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale. E’ incompatibile con la pensione e con altri trattamenti previdenziali o diretti di invalidità. L’assegno mensile di assistenza non è quindi comparabile alla indennità di comunicazione.

Il riconoscimento di invalido civile dà diritto alla pensione di invalidità e al collocamento obbligatorio, se la Commissione riconoscerà una percentuale di invalidità non inferiore al 45%.

La Legge n. 118 del 30/3/71 ha sancito il diritto alla fornitura delle protesi (art. 3) per gli invalidi civili maggiorenni “…quando l’ipoacusia costituisce una grave menomazione in quanto risultano fortemente compromesse le capacità di comunicazione, l’attitudine lavorativa e la vita di relazione …” (vedi il capitolo dedicato alla fornitura delle protesi).

L’art. 3 della legge 104/92 definisce: “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative”

L’art. 4 recita: “Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all’art. 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali”.

Tale certificazione viene rilasciata dalle apposite Commissioni Mediche presso le proprie ASL di appartenenza.

A chi è riconosciuto sordomuto spetta anche, se richiesta, la certificazione dello stato di handicap. E’ quindi consigliabile barrare il quadratino “certificazione di handicap” oltre a quello di “sordomutismo”, in modo che la Commissione rilasci contemporaneamente le due certificazioni. Nel caso si tratti di un minore, è opportuno richiedere subito la certificazione di handicap in stato di gravità.

Quando la certificazione di handicap viene richiesta in un momento successivo al riconoscimento di sordomutismo e/o minore ipoacusico, si allegherà alla domanda la copia del riconoscimento. Il richiedente sarà comunque riconvocato per una visita da parte della Commissione.

La certificazione di handicap deve essere richiesta per il minore riconosciuto ipoacusico per avere i benefici previsti dalla legge.

Certificazione di handicap in situazione di gravità

“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici (art. 3, comma 3, legge 104)

Il riconoscimento di “situazione di gravità” è quindi diverso dal semplice riconoscimento di stato di handicap, ed è necessario perché i genitori o i sordi adulti stessi possano avere alcune agevolazioni:

  • prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro (art. 7, legge 1204/1971) o, in alternativa, due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino
  • successivamente al compimento del terzo anno di vita, a tre giorni di permesso retribuito mensile.
  • congedo straordinario, legge 388/2000
  • permessi retribuiti per gli adulti sordi lavoratori.

Purtroppo non c’è un collegamento automatico, previsto dalla legge, fra sordomutismo e stato di gravità e quindi non tutte le ASL concedono questo riconoscimento. La Circolare del Ministero del Tesoro n. 34 del 30/3/98 sul problema del riconoscimento dello stato di gravità del “sordomuto”, riconosce lo stato di gravità per i sordomuti in età evolutiva. Superata l’età evolutiva le Commissioni dovranno valutare caso per caso se ci siano o meno i requisiti, mentre la stessa circolare afferma: “Permane, in ogni caso, il riconoscimento del sordomuto quale handicappato, anche quando non in situazione di gravità”.

La Commissione Medica deve effettuare la visita di accertamento entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda e deve rilasciare la certificazione entro 60 giorni dalla visita.

La Regione Lombardia, nella Circolare n. 1405 del 22/12/95, inviata ai Presidenti delle Commissioni ha affermato che il sordomuto è sempre da considerarsi in stato di gravità, sottolineando che va preso in considerazione lo svantaggio sociale e non già la minorazione fisica o sensoriale nella valutazione del grado di handicap.

La domanda per il riconoscimento di handicap in situazione di gravità va presentata alle proprie ASL di appartenenza e viene esaminata dalle apposite Commissioni Mediche.

Ricorso contro il giudizio della Commissione Medica

Nel caso in cui non venga riconosciuto lo stato di gravità e si ritenga di averne diritto, è possibile presentare un ricorso al Ministero del Tesoro, Direzione Generale dei Servizi Vari e delle Pensioni di guerra entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione (art. 1, comma 8, legge 295/1990). Il ministero, sentito il parere della Commissione Medica Superiore e di Invalidità Civile, entro 180 giorni comunicherà la sua decisione all’interessato, alla Commissione Medica e alla Commissione Medica periferica. Nel caso di mancata risposta, che va intesa come silenzio-dissenso, o nel caso di mancato accoglimento del ricorso, può essere richiesto l’intervento del giudice ordinario, con citazione in giudizio del Ministero del Tesoro.