Servizi

CONSULENZE

L’Associazione offre servizi di ascolto, informazione e supporto di vario genere alle famiglie e alle persone sorde. Qui di seguito sono elencati quelli più richiesti:

Scuola – Interventi di informazione, supporto pedagogico e orientamento dall’asilo nido all’università.

Lavoro – Informazioni sull’inserimento lavorativo e sue problematiche.

Legale – Informazioni sui diritti e sulle pratiche amministrative ed eventuali ricorsi.

Ascolto – ascolto e supporto per l’individuazione di soluzioni a problematiche familiari e individuali.

Tempo libero – Individuazione e segnalazioni di organizzazioni o di eventi che propongono attività interessanti.

Le consulenze vengono fornite dai nostri volontari telefonando in segreteria al numero 02.58320264 o inviando una mail a alfaudio@tiscali.it o da un esperto su appuntamento

CONVENZIONI

La nostra associazione attualmente non ha convenzioni.

Chi fosse interessato a proporre una convenzione all’Associazione, relativamente alla fornitura dei propri beni o servizi, può contattare la segreteria al numero 02.58320264

Agevolazioni

Le agevolazioni, fiscali o di altro tipo, comportano riduzioni o esenzioni nel pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e sul reddito (IRPEF, IRPEG).

Ausili previsti dal nomencatore tariffario

Per ausili si intendono i mezzi, gli strumenti, gli apparecchi e le tecnologie che consentono di prevenire o ridurre forme di disabilità o situazioni di handicap, nonché di migliorare le capacità di autonomia, di mobilità, di comunicazione, di relazione.

Protesi acustiche: fornitura, sostituzione, riparazione

La fornitura delle protesi è stata regolamentata dalle seguenti leggi: Legge 118/1971, art. 3; D.M. 23/1984, art. 1 e art. 7, comma 1 (che precisa i profili degli aventi diritto ed enuncia le motivazioni che hanno ispirato il legislatore alla concessione gratuita della protesi); Legge 833/78 che disciplina il Nomenclatore Tariffario (art. 26) e il D.M. della Sanità n. 332 del27/8/99 “Regolamento recante norme di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario nazionale”.

Le protesi acustiche vengono date gratuitamente a:

  • persone che hanno ottenuto il riconoscimento di sordità: non hanno però diritto alle protesi le persone affette da cofosi (assenza di qualsiasi residuo uditivo utilizzabile da entrambi i lati)
  • minori riconosciuti ipoacusici: il vigente Nomenclatore non prevede limiti minimi di perdita uditiva per la concessione della protesi acustica
  • maggiorenni con riconoscimento di invalidità civile pari al 34% .

Se sussistono le condizioni elencate al capoverso precedente si ha diritto alla fornitura dei modelli previsti dal Nomenclatore Tariffario.

Modelli non previsti dal Nomenclatore Tariffario (protesi intra auricolari, protesi regolabili con telecomando, a programmazione digitale ecc.) possono essere considerati “riconducibili” e quindi pagati in parte dalla famiglia e in parte (per un importo pari alle equivalenti protesi comprese nel Nomenclatore Tariffario) dalla Regione. Le caratteristiche che determinano la riconducibilità delle protesi acustiche sono:

  • quattro o più sistemi di regolazione interni
  • programmabilità
  • telecomandabile
  • automatica o adattiva
  • endoauricolare
  • digitale

Come ottenere le protesi, sia del Nomenclatore che riconducibili.

  1. Prescrizione di uno specialista, che deve far parte di una struttura pubblica, redatta su apposito modulo, con gli esami prescritti dalle legge
  2. Questa prescrizione deve essere portata ad una azienda audioprotesica iscritta all’albo Sanità della Regione che stilerà un preventivo di spesa
  3. La prescrizione del medico dovrà essere portata all’Ufficio protesi della propria ASL di competenza, unitamente al preventivo, alla copia dell’accertamento di sordità o di invalidità civile per minore ipoacusico, se già ottenuti, al certificato di residenza (o autocertificazione) e alla copia del libretto sanitario
  4. L’autorizzazione, che dovrà essere concessa entro 20 giorni dall’inoltro della richiesta, deve poi essere ritirata (in genere dopo una settimana nella regione Lombardia)
  5. L’autorizzazione viene data al fornitore che consegnerà le protesi. A volte i fornitori danno le protesi in prova per un mese
  6. Dopo aver ritirato le protesi ed effettuato l’adattamento, entro 20 giorni dal ritiro ci si dovrà presentarsi presso lo specialista prescrittore per il collaudo
  7. Il modulo di collaudo viene consegnato al fornitore, il quale potrà così ottenere il pagamento dalla Regione.

Sostituzione della protesi

Può essere richiesta quando:

  • siano trascorsi almeno 5 anni dalla precedente fornitura
  • la protesi non sia più idonea o riparabile. Il comma 3, art. 7 dell’attuale Nomenclatore Tariffario stabilisce che in caso di smarrimento, rottura accidentale della protesi, particolare usura, impossibilità tecnica di riparazione, non convenienza economica, potrà essere autorizzata la sostituzione dall’ASL una sola volta durante i 5 anni.

Questi limiti non valgono per i minori di 18 anni, perché la legge non fissa un periodo minimo per una nuova fornitura protesica, in quanto “l’età evolutiva rende necessaria la sostituzione o la modifica del presidio con cadenze temporali variabili da soggetto a soggetto, previ i controlli clinici previsti” (per avere quindi la sostituzione bisogna portare la prescrizione del medico).

Riparazione della protesi acustica

La riparazione della protesi e la sostituzione delle chiocciole sono a totale carico dell’ASL. Questo non vale nel caso di protesi riconducibili.

È necessaria l’autorizzazione dell’ASL di competenza: alla richiesta va allegata la prescrizione del medico compilata sullo stesso modulo utilizzato per la prescrizione delle protesi; alla richiesta non deve essere allegato altra documentazione.

Ricordiamo che il Nomenclatore Tariffario stabilisce che tutte le protesi acustiche fornite devono avere 12 mesi di garanzia.

Comunicatori telefonici

L’unico comunicatore telefonico riconosciuto rimane il DTS. I telefoni cellulari, anche se dotati dei requisiti previsti dalla legge (possibilità di inviare un messaggio di allarme in voce prememorizzato e di inviare un messaggio scritto e visualizzato ad altro comunicatore per sordi), non sono riconosciuti riconducibili da tutte le ASL (non vi è nessuna circolare esplicativa su questo argomento).

Sistemi di trasmissione IR o FM

I sistemi di trasmissione che utilizzano onde radio in modulazione di frequenza o raggi infrarossi per inviare direttamente alla protesi il messaggio sonoro raccolto da un microfono posto in prossimità dell’oratore, superano le difficoltà che solitamente il sordo incontra nel recepire un messaggio in ambiente rumoroso o caratterizzato da cattiva acustica.

Queste apparecchiature possono essere prescritte per legge esclusivamente in età scolare, per alunni che abbiano già superato la fase di adattamento protesico e che abbiano acquisito una buona esperienza sonora.

Questi ausili sono compresi nel Nomenclatore Tariffario ma alcune ASL impongono un fornitore unico (e quindi una marca specifica), in quanto hanno ritenuto obbligatorio procedere ad una gara di appalto per l’approvvigionamento di questi dispositivi. Anche questa è una questione aperta, dato che si ritiene che l’obbligo della gara di appalto per questi dispositivi dovesse solo stabilirne l’importo che l’ASL poteva riconoscere e non imporre una marca specifica; l’ASL infatti non fornisce direttamente l’apparecchiatura, come per altri ausili, ma rimanda ad una ditta rivenditrice.

Fornitura e spese di riparazione dell’impianto cocleare

La fornitura dell’impianto cocleare è regolamentata da normative regionali e quindi varia da regione a regione. Per quanto riguarda la riparazione dello speech processor, non essendo prevista la fornitura dell’impianto cocleare tramite Nomenclatore Tariffario, questa non può essere pagata dal Servizio Sanitario Nazionale.

Per ovviare a questa situazione, che comporta costi spesso ragguardevoli a carico dell’utente, c’è la possibilità di stipulare contratti con le compagnie di assicurazioni private.

L’ASL, volendo, può intervenire facendo una delibera ad personam in base alla legge 104 se il sordo è stato riconosciuto in stato di gravità, o decidendo uno speciale contributo.

Per quanto riguarda l’impianto cocleare riteniamo che le informazioni più aggiornate si possano avere negli stessi centri dove si intendete effettuarlo o è stato effettuato ed eventualmente dalle associazioni di genitori di bambini impiantati.

Si applica l’IVA agevolata al 4% ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap. Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati. Deve trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di soggetti limitati (o anche impediti) da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio, per conseguire una delle seguenti finalità:

1- facilitare

  • la comunicazione interpersonale
  • l’elaborazione scritta o grafica
  • il controllo dell’ambiente
  • l’accesso all’informazione e alla cultura

2- assistere la riabilitazione.

Nel nostro caso si tratta quindi di: fax, modem, computer, telefono cellulare SMS e altri ausili che possano corrispondere ai requisiti sopra indicati. In alcuni casi sono stati ritenuti tali i lettori DVD.

Per fruire dell’aliquota ridotta, il disabile, o se minore il genitore suo legale rappresentante, deve consegnare al venditore la seguente documentazione:

  • specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico informatico
  • autocertificazione sottoscritta dal disabile o se minore, dal genitore legale rappresentante.

Vi è un apposito modulo e naturalmente tale autocertificazione prevede che si sia in possesso di certificazione di sordità.

Iva agevolata al 4% sull’acquisto

Dal 1° gennaio 2001, in base alla legge 21/11/2000, n. 342, art. 50, è in vigore l’estensione a non vedenti e non udenti dell’aliquota IVA al 4% per l’acquisto di autovetture.

L’auto dovrà essere intestata allo stesso disabile, se il reddito di questo è superiore ai 2.840,51 euro. Se i redditi conseguiti dal disabile sono inferiori ai 2.840,51 euro annui, che costituiscono la soglia per essere considerati familiari a carico, l’acquisto sarà agevolato, anche se effettuato da parte di un familiare.

La detrazione si applica sull’importo totale della spesa sostenuta, comprensiva di IVA (a meno che la persona disabile interessata scarichi l’IVA, in quanto soggetto d’imposta e quindi, in conclusione, non sostenendo quella spesa, non abbia diritto a detrarla). Si può beneficiare di questa agevolazione solo una volta ogni 4 anni, salvo cancellazioni dal Pubblico Registro Automobilistico (per distruzione o rottamazione) avvenute prima della scadenza del quadriennio.

Documentazione che va prodotta al venditore:

  • Fotocopia della patente speciale (o copia della richiesta di rilascio della patente speciale) che dovrà essere conseguita entro 1 anno dalla data della richiesta, quando è il disabile stesso a presentare la richiesta
  • Certificazione di sordità o di handicap ai sensi della Legge 104
  • Autocertificazione attestante che nel quadriennio antecedente non si è beneficiato dell’applicazione dell’IVA agevolata per l’acquisto di altro autoveicolo
  • Nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo, documento attestante che il disabile è fiscalmente a carico (fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi) o autocertificazione.

Modulo da scaricare:

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/ACI/Al_servizio_del_cittadino/Disabili/Modello_acquisto_sus_Inform_Iva_agev.pdf

Esenzione bollo

Per tutti i veicoli fino a qui citati le persone disabili sono esenti anche dal pagamento del bollo (per ottenere l’esenzione rivolgersi all’Ufficio Tributi della propria Regione) e dell’imposta di trascrizione al PRA in occasione di passaggi di proprietà.

L’esenzione dal pagamento del bollo spetta sia quando l’auto è intestata al disabile sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico. Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno di essi: egli stesso, al momento della presentazione della documentazione, indicherà la targa dell’auto prescelta.
Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).

Le Regioni, tuttavia,  possono estendere l’agevolazione anche ad altre categorie di persone disabili, rispetto a quelle indicate all’inizio del presente capitolo. E’ quindi opportuno informarsi presso gli Uffici competenti per verificare la sussistenza del diritto all’esenzione.

Per fruire dell’esenzione del pagamento del bollo, il disabile deve, solo per il primo anno, presentare all’ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione prevista. I documenti vanno presentati entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento. Una volta riconosciuta, l’esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che l’interessato ripresenti l’istanza e invii nuovamente la documentazione. Non è necessario esporre sull’auto alcun avviso o contrassegno da cui emerga che per il mezzo non è dovuto il pagamento del bollo.

E’ inoltre possibile con un tetto massimo di detrazione IRPEF di € 18.075,99  in un’unica soluzione o in quattro rate. Le agevolazioni valgono per l’acquisto di un’auto e anche per ricambi, optional ed adeguamenti.

Nuovo LINK Agenzia delle Entrate agevolazioni per disabili (agosto 2020) 

Sono ammesse alla detrazione del 19% nella dichiarazione dei redditi:

  • le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave o permanente invalidità o menomazione.
  • le spese sostenute per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione dei portatori di handicap riconosciuti da una Commissione Medica (sordomutismo, invalidità civile) o comunque riconosciuti tali ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92 (vedi certificazione di handicap). Sono tali le spese sostenute per l’acquisto di: fax, modem, computer, telefono cellulare SMS
  • le spese sostenute per l’acquisto di un’auto. Questa cifra va sottratta dall’imposta lorda che per quell’anno si deve all’erario e può essere suddivisa in 4 quote annuali di pari importo. La spesa ammissibile alle detrazioni è pari a euro 18.075,99. Anche questa detrazione spetta solo ogni 4 anni. Come per l’IVA, nel caso in cui il veicolo sia cancellato dal PRA prima dei 4 anni è possibile accedere nuovamente al beneficio. In caso di furto e non ritrovamento del mezzo, sarà possibile usufruire nuovamente dell’agevolazione, ma sottraendo dalla spesa di euro 18.075,99 il rimborso assicurativo.
  • le spese per le riparazioni dell’auto, escluse quelle di ordinaria manutenzione, sono detraibili, sempre con il vincolo dei 4 anni

Sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione dell’IVA, sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo occorre conservare: la documentazione fiscale, rilasciata dai percettori delle somme (fatture, ricevute o quietanze), acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico o informatico è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap.

Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità

È possibile ottenere la carta blu che da diritto a usufruire dello sconto per l’acquisto di biglietti ferroviari presentando il certificato di sordità in copia all’Ufficio Informazioni della Stazione.

Da diritto all’acquisto di un unico biglietto a tariffa ordinaria e/o supplemento rapido, valido per sè e un accompagnatore. Se il sordo viaggia da solo non ha diritto ad alcuna riduzione.

Validità del tesserino: 5 anni.

https://www.thetrainline.com/it/offerte/trenitalia/carta-blu

Ne ha diritto chi è in possesso della certificazione di sordità o invalidità civile, con accompagnatore nel caso di minori. La domanda va presentata all’ATM in carta semplice, allegando copia del verbale di accertamento di invalidità, il certificato di residenza e foto. Naturalmente è bene portare un documento di identità.

Esiste inoltre un abbonamento annuale a tariffa agevolata (IVOL Agevolata) che consente di viaggiare sui servizi di trasporto pubblico della Lombardia e di accedere ai varchi metropolitani e ferroviari: L’abbonamento va richiesto a Regione Lombardia.

Per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati è possibile chiedere un contributo per l’installazione di videocitofoni. La domanda va presentata entro il 1 marzo  presso il proprio Comune di residenza. Bisogna allegare alla domanda la seguente documentazione:

  •  descrizione delle opere
  • spesa prevista / preventivo dettagliato
  • certificato medico in carta libera (in originale)
  • dati del soggetto avente diritto al contributo, se persona singola; dati dell’Amministratore, che controfirma la domanda per conferma e adesione, nel caso in cui le spese siano eseguite dal condominio.

Per il Comune di Milano:

Imposta ICI – Comune di Milano –

E’ prevista una agevolazione per i disabili ai quali sia intestata l’abitazione principale ed unica (su tutto il territorio nazionale, non solo Milano) incluso il box.

La detrazione che si potrà apportare sarà infatti di euro 155, anziché 104 euro.

L’agevolazione riguarda disabili (con disabilità certificata) in cui il reddito lordo annuale non superi euro 10850,00 + 827,00 euro pe ogni altra componente il nucleo familiare, fiscalmente a carico del disabile e purché l’abitazione non risulti già accatastata alle categorie A1, A7, A8, A9.

Per avere diritto a questa agevolazione si dovrà compilare una domanda autocertificazione: il modulo si può trovare sul sito: www.comuneMilano.it, si va al settore Finanze – servizio on line ICI, oppure ritirandolo in via Rovello 2. La documentazione può essere riconsegnata o spedita via fax con copia della carta d’identità.

ICI – detrazioni Quanto riportato qui di seguito è stato interamente tratto dal sito del Comune di Milano

Detrazione per l’abitazione principale.

Per l’immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo è prevista una detrazione d’imposta di € 104,00 rapportata ai mesi di possesso

Se l’immobile è adibito per l’intero anno ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione va divisa tra gli stessi in parti uguali e non in base alla quota di possesso.

Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata (art. 1, comma 4 ter, L. 75/1993).

Ulteriore detrazione per l’abitazione principale.

Per l’anno 2005, il Comune di Milano consente di elevare la detrazione per l’abitazione principale da € 104,00 a € 155,00, qualora ricorrano congiuntamente le quattro sottoindicate condizioni:

1. Appartenenza ad una delle seguenti categorie:

a) pensionato;

b) coniuge a carico di pensionato;

c) portatore di handicap con attestato di invalidità civile;

d) disoccupato nell’anno 2004 per almeno sei mesi, regolarmente iscritto nelle liste di collocamento;

e) lavoratore posto in cassa integrazione o in mobilità nell’anno 2004 per almeno sei mesi;

f) lavoratore con contratto di lavoro interinale o part time;

g) lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

2. Reddito dell’intero nucleo familiare relativo all’anno 2004 non superiore a € 10.850,00 più € 827,00 per ogni persona a carico.

3. Non possesso di unità immobiliari, accatastate o da accatastare, nelle categorie A/1, A/7, A/8, A/9.

4. Non titolarità di alcun diritto reale su altri immobili o quote di essi, su tutto il territorio nazionale con esclusione del box pertinente all’abitazione principale (questo requisito riguarda sia il richiedente, sia gli altri componenti il nucleo familiare) e/o di eventuali quote condominiali.

Il periodo entro il quale i soggetti aventi diritto alla maggior detrazione di € 155,00 ne dovranno dare comunicazione all’Amministrazione Comunale è quello previsto per il versamento del saldo ICI 2005.

Detta comunicazione può essere:

  • spedita per posta al Settore Finanze e Oneri Tributari – Servizio ICI – Via Rovello, 2 – 20121 Milano;
  • consegnata al Protocollo Generale del Comune – Via Bergognone, 30, dalle ore 8.45 alle ore 16 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8.45 alle ore 12 il sabato
  • inoltrata via fax al n. 0288454002 con allegata fotocopia della carta di identità
  • consegnata all’Ufficio Protocollo del Servizio Ici, via Rovello 2, dalle ore 08.35 alle ore 15.30 dal lunedì al venerdì

I contribuenti che abbiano già presentato la comunicazione per usufruire della maggior detrazione per gli anni precedenti e che possiedano anche per l’anno 2005 i necessari requisiti sopra indicati sono esonerati dal presentare ulteriori comunicazioni.

Indennità di comunicazione

Legge 21/11/88 n. 508

Ne hanno diritto tutti i sordi congeniti e prelinguali dalla data di presentazione della domanda per l’accertamento di sordità. L’importo mensile è di 256,89 € per il 2019, per 12 mensilità, e la sua erogazione dura per tutta la vita, indipendentemente da eventuali redditi percepiti (è quindi compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa). Il suo importo è cumulabile con quello della pensione e viene stabilito di anno in anno.

In base alla legge 1/2000, art. 4 comma 57, il compito di concedere le indennità, una volta avvenuto l’accertamento, è passato dalla Prefettura alle stesse ASL.

Non dove essere presentata una specifica domanda, in aggiunta a quella per il riconoscimento di sordità. La Commissione Medica, una volta accertata la sordità, ne dà comunicazione alla ASL di competenza, che entro 60 giorni provvederà a concedere l’indennità e ne darà comunicazione all’interessato. Nella domanda di riconoscimento di sordità è allegato un apposito modulo dove deve essere indicato l’ufficio postale presso il quale si intende ritirare l’indennità e l’eventuale possibilità di far accreditare le somme dovute sul proprio conto corrente postale o bancario.

Nel caso in cui la comunicazione dell’avvenuta concessione ritardi ad arrivare, bisogna rivolgersi alla propria ASL di appartenenza.

L’Ente erogatore è l’INPS. In caso di ritardo nell’erogazione, una volta accertato che non dipende dall’ASL, ci si può rivolgere alla propria sede territoriale INPS per verificare che il ritardo non dipenda da loro.

Capita spesso che a minori che chiedono il riconoscimento di sordità venga concessa l’indennità di frequenza quali minori ipoacusici, invece dell’indennità di comunicazione, per avere la quale bisogna poi inoltrare una successiva, esplicita richiesta.

Nel caso che venga concessa erroneamente l’indennità di frequenza invece dell’indennità di comunicazione, è opportuno rivolgersi subito all’ente concedente ASL perché provveda alla dovuta rettifica, dopo aver verificato che la Commissione abbia riconosciuto la sordità e non lo stato di minore ipoacusico. In questo caso deve essere inoltrato ricorso o ripresentata la domanda.

L’indennità non va calcolata nell’ammontare del proprio reddito.

Indennità di frequenza

Legge 11/10/90 n. 289

Ne hanno diritto i minori ipoacusici con perdita uditiva pari o maggiore ai 60 dB quale media per le frequenze 500/1000/2000 e che frequentino una scuola o un centro di logopedia convenzionato. La frequenza alla scuola o al centro deve essere documentata e comunicata all’inizio di ogni anno scolastico o di ogni periodo riabilitativo alla propria ASL di appartenenza.

Ne hanno anche diritto i minori con perdita uditiva inferiore ai 60 dB “che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e che quindi vengano riconosciuti in stato di handicap in base alla Legge 104”.

L’importo mensile è di 285,66 € per il 2019, viene corrisposto solo per i mesi di effettiva frequenza, con un limite di reddito del minore il cui importo e tetto sono stabiliti di anno in anno.

La domanda per l’indennità di frequenza va ripresentata ogni anno all’ASL di appartenenza allegando un certificato medico che specifichi il grado della perdita uditiva e un certificato di frequenza rilasciato dal Centro di riabilitazione o dalla scuola.

Nel caso di ritardi nella concessione e nell’erogazione, valgono le stesse disposizioni indicate per l’indennità di comunicazione.

Il diritto all’indennità di frequenza cessa al compimento del 18° anno.

L’indennità non va calcolata nell’ammontare del proprio reddito.

ISEE

Definizione di ISEE
L’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) permette un’analisi sia della situazione reddituale che patrimoniale del soggetto richiedente, considerando congiuntamente anche la composizione del nucleo familiare cui lo stesso soggetto appartiene, sia in termini di numerosità sia di caratteristiche. Si tratta di uno strumento rappresentativo del benessere della famiglia.

L’ISEE è stato introdotto dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti attuativi. La norma nazionale impone l’utilizzo di tale indicatore ogni qualvolta si richiedono prestazioni o servizi sociali, assistenziali o servizi di pubblica utilità non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati, nella misura o nel prezzo, a determinate situazioni economiche.

Come ottenere l’attestazione ISEE

Per ottenere l’attestazione ISEE l’utente deve innanzitutto compilare la dichiarazione sostitutiva unica, che è composta da un modello base prestabilito con un numero di fogli allegati pari al numero di componenti il nucleo familiare. Il modello della dichiarazione unica sostitutiva e le relative istruzioni possono essere estratte dal sito dell’INPS Si tratta di un’autocertificazione che il cittadino presenta presso gli “sportelli abilitati”, che provvedono a restituire l’attestazione e a trasmettere i dati al sistema informativo dell’ISEE istituito presso l’INPS.
Gli sportelli abilitati a rilasciare l’attestazione ISEE sono: le sedi INPS competenti per territorio, i centri di assistenza fiscale (CAAF) e i comuni (non tutti). Anche alcuni patronati sono attivi per il rilascio di tali attestazioni.

Nel caso in cui il cittadino preferisca non compilare l’autocertificazione ma piuttosto presentare allo sportello abilitato i documenti necessari per effettuare il calcolo dell’ISEE, può consultare il sito www.inps.it
Selezionare:
– servizi on line
– per i caf
– isee
– informazioni
– guide all’isee
– guida alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica.

Qui di seguito si riporta un elenco delle prestazioni sociali agevolate o dei servizi di pubblica utilità a tariffa ridotta:

  • assegno di maternità
  • assegno per il nucleo numeroso.
  • asilo nido e altri servizi educativi per l’infanzia
  • prestazioni scolastiche: mense, libri scolastici,trasporti, borse di studio, agevolazioni per tasse universitarie
  • prestazioni per il diritto allo studio universitario
  • agevolazioni per servizi di pubblica utilità (telefono, luce,gas, trasporti)
  • servizi socio sanitari domiciliari ( assistenza domiciliare), diurni, residenziali
  • fondo sostegno affitti (f.s.a.)
  • contributo regionale per acquisto della prima casa per giovani coppie

Pensione al compimento del 18° anno

Legge n. 381/70

Ne hanno diritto i sordi congeniti o prelinguali con accertamento ex L. 381/70, dal compimento del 18° anno di età, che siano studenti, disoccupati o occupati con reddito al di sotto del tetto stabilito.

L’importo mensile, per 13 mensilità, è per il 2019 di 285,66 € ed è percepibile fino a quando l’invalido non trova lavoro o, quando lo trova, se la retribuzione lorda non supera il tetto stabilito. L’importo e il tetto sono stabiliti di anno in anno. Cessa al compimento del 65° anno. La pensione non va calcolata nell’ammontare del proprio reddito ed è cumulabile con l’indennità di comunicazione.

Presentazione della domanda

La competenza di concessione della pensione spetta ora alle ASL di appartenenza (non più alla Prefettura), previa presentazione della domanda solo ed esclusivamente in forma telematica o rivolgendosi ai CAF della propria città.

La competenza erogativa della pensione spetta all’INPS e, al momento dell’assunzione, il datore di lavoro ne darà comunicazione all’INPS.

Nel caso in cui gli emolumenti percepiti facciano superare il tetto di reddito stabilito, il lavoratore deve dare immediata comunicazione dello stipendio lordo annuale percepito all’ASL e alla propria sede territoriale INPS. Raccomandiamo di dare queste comunicazioni per evitare che l’INPS chieda poi il rimborso delle somme percepite senza averne diritto.

Per reddito si intende quello calcolato ai fini dell’IRPEF e al lordo degli oneri deducibili.

È possibile fare accreditare su conto corrente bancario o postale la pensione, previa compilazione dell’apposito modulo. Nel caso non fosse allegato alla domanda di richiesta della pensione, è disponibile presso la banca o l’ufficio postale dove si desidera avere l’accredito.

Gli studenti con disabilità possono usufruire di esoneri totali o parziali sul pagamento di tasse e contributo onnicomprensivo, in base alla propria percentuale di invalidità e/o di riconoscimento di handicap.

Per una panoramica completa ed esaustiva su tali esoneri, consultare il seguente documento in PDF:

esonero-tasse-disabili-università.pdf