Educazione e inclusione

Il Consiglio dei Ministri ha licenziato il 20 maggio lo Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

“Le norme vengono riviste mettendo sempre di più al centro lo studente e le sue necessità. A partire dall’assegnazione delle ore di sostegno che, d’ora in poi, avverrà anche con il coinvolgimento delle famiglie, fino ad oggi lasciate fuori da questo processo. Sussidi, strumenti, metodologie di studio più opportune saranno decisi non in modo ‘standard’, in relazione al tipo di disabilità, ma con un Piano didattico veramente individualizzato che guarderà alle caratteristiche del singolo studente. L’intera comunità scolastica sarà coinvolta nei processi di inclusione.” – MIUR

L’Italia, già all’avanguardia, si allinea definitivamente al principio riconosciuto dalle Nazioni Unite secondo cui la disabilità è tale in relazione al contesto. Con l’approvazione delle nuove norme, dunque, sussidi, strumenti, metodologie di studio più opportune, saranno decisi, non in modo ‘standard’, in relazione al tipo di disabilità, ma con un Piano didattico veramente individualizzato che guarderà alle caratteristiche del singolo studente. L’intera comunità scolastica sarà coinvolta nei processi di inclusione.” – MIUR

I principali passi del nuovo decreto legislativo

Abbiamo elencato in un documento PDF i principali passi nel quale si articola il nuovo decreto legislativo concernente l’inclusione e l’integrazione degli alunni disabili. Tale decreto è ancora in fase di approvazione, essendo stato per ora approvato solo dal Consiglio dei Ministri.

Vi terremo aggiornati su ulteriori sviluppi.

Per approfondimenti consultare le seguenti pagine:

http://www.miur.gov.it/disabilita

https://www.miur.gov.it/alunni-con-disabilita 

https://www.miur.gov.it/web/guest/bisogni-educativi-speciali 

https://www.miur.gov.it/web/guest/altri-bisogni-educativi-speciali-bes- 

https://www.superabile.it/cs/superabile/istruzione/scuola/piani-educativi/20170726e-profilo-di-funzionamento.html

Iscrizione

La famiglia deve provvedere alla iscrizione del proprio figlio nelle date previste, entro gennaio per la pre-iscrizione, entro luglio per la conferma definitiva, presentando la domanda on line, presso il sito del Ministero dell’Istruzione.

Le iscrizioni degli alunni che documentino la loro situazione di handicap non possono essere rifiutate. Qualora si verifichi un numero di iscrizioni eccedente le capacità ricettive dell’Istituto deve essere data la precedenza a quelle degli alunni con handicap. Le iscrizioni possono essere rifiutate solo nel caso di parere negativo espresso dalla A.S.L. per la frequenza di Istituti di istruzione tecnica, professionale ed artistica.

Nel caso che i genitori decidano di iscrivere il figlio in una scuola diversa da quella del naturale “bacino d’utenza”, pur avendo il DM n. 233/98 sul ridimensionamento delle istituzioni scolastiche ripetuto il criterio secondo cui l’istituzione scolastica autonoma deve servire un determinato bacino di utenza territoriale, per gli alunni in situazione di handicap, l’iscrizione ad una scuola di bacino di utenza diverso è facilitata dalla Legge 104/ 92 che mette le scuole nella condizione di non poterne rifiutare l’iscrizione.

Modalità di iscrizione

Pubblichiamo le modalità di iscrizione online di tutti gli alunni per l’anno scolastico 2018-19 in attesa delle nuove disposizioni da parte del Ministero, www.iscrizioni.istruzione.it. Non dovrebbero esserci grosse modifiche per il prossimo anno scolastico e potrebbe interessarvi leggere le disposizioni dello scorso anno per scegliere la nuova scuola e per cominciare a procurarvi la documentazione necessaria.

In particolare, consigliamo di attivarvi in tempo per la richiesta della diagnosi funzionale (perché le UONPIA hanno tempi lunghi) e di prestare molta attenzione che nella certificazione siano barrate le caselle giuste relative alla richiesta degli assistenti alla comunicazione.

Al punto 9, la circolare tratta il tema “Accoglienza e inclusione”, dove si disciplinano anche le iscrizioni scolastiche degli alunni con disabilità e degli alunni con DSA.
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185, vedi https://www.ats-milano.it/portale/Disabilità/Accertamento-dellalunno-disabile-per-lintegrazione-scolastica-DPCM-185-2006.

Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.

La diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale lasceranno il posto ad un nuovo ed unico documento “il profilo di funzionamento” che sarà propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI. 

Tra le novità introdotte dallo “Schema Di Decreto Legislativo Recante Norme Per La Promozione dell’Inclusione Scolastica degli Studenti Con Disabilità art. 1, Commi 180-181 Lettera C), della Legge 107/2015” questa è una tra quelle che riguarderà i docenti di sostegno. Ma guardiamo nel dettaglio cosa dovrà contenere questo “Profilo” e chi dovrà redigerlo.

Profilo di funzionamento cos’è …
è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI;
• definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l’inclusione scolastica;
• Si redige successivamente all’accertamento della condizione di disabilità
• È redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall’OMS
• Comprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale
• è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell’infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona


Il Profilo di funzionamento è redatto da …
• UNITA’ DI’ VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE composta da:
a) un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona;
b) uno specialista in neuropsichiatria infantile;
c) un terapista della riabilitazione;
d) un assistente sociale o un rappresentante dell’Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.
• con la collaborazione dei genitori dell’alunna o dell’alunno con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell’amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata

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L’alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 62 del 2017, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell’inizio dell’anno scolastico 2018/2019, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge n.104 del 1992.
Solo per le alunne e alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell’anno scolastico 2018/2019, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.
Alunne e alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo ma non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n.104/1992 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001).

Anche le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
Le alunne e gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11 del d.lgs. 62 del 2017, conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

Per approfondire:

il testo della Circolare MIUR 13 novembre 2017

Numero di alunni per classe e presenza di altri alunni portatori di handicap

Il numero di alunni delle classi iniziali delle scuole di ogni ordine e grado, in presenza di alunni disabili, è disciplinato dal DPR n. 81/09.

La nota Miur n. 16041 del 29 marzo 2018, che fornisce indicazioni in merito alla dotazione organica del personale docente per l’anno scolastico 2018/19, nel paragrafo dedicato ai posti di sostegno, così recita: Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi iniziali con alunni disabili, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 81/09 art. 5 comma 2

Il predetto articolo 5, comma 2, del DPR 81/09 prevede:

“Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non  più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola…”

In presenza di alunni disabili, dunque, le classi iniziali della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, sono formate, di norma, con un massimo di 20 alunni.

Quanto suddetto è possibile, soltanto:

  • se la scuola esplicita e motiva la necessità di costituire la classe con 20 alunni in relazione ai bisogni formativi degli alunni disabili;
  • se il progetto di integrazione definisce strategie e metodologie adottate dai docenti della classe, docenti curricolari e di sostegno, o da altro personale che opera nella scuola.

Nota Miur del 29 marzo 2018

Da consultare per avere risposti alle domande più frequenti sull’integrazione scolastica:

Link utili: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/disabilita 

Certificati per l’iscrizione

Prima dell’iscrizione è bene procurarsi l’attestazione di alunno in situazione di handicap e il certificato di diagnosi funzionale, che potrebbe cambiare a seguito dell’approvazione del nuovo decreto.

Tale certificazione deve essere richiesta dai genitori o chi ne fa le veci all’ATS di residenza (art. 2 del DPR del 24/2/94, atto di indirizzo alle regioni per l’attuazione dell’art. 12, comma 5, legge 104/92) e alla sua stesura provvede lo specialista nella patologia segnalata.

Oltre alla patologia (diagnosi clinica) tale certificazione segnala anche le sue conseguenze funzionali e deve essere redatta su un apposito modulo, che può essere diverso nelle singole province. Se tale modulo è stato predisposto, può essere fornito dalla scuola stessa. Nella provincia di Milano tale modulo prevede che lo specialista, oltre a descrivere la patologia e le sue conseguenze funzionali, indichi anche la necessità o meno dell’insegnante di sostegno e degli assistenti (assistenti alla comunicazione e/o educatori alla persona).

La certificazione di handicap deve essere rinnovata ad ogni passaggio di ordine scolastico.

“Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell’alunno in situazione di handicap” (DPR 24/2/94, art.3, comma 1).

Alla stesura della diagnosi funzionale provvede: “l’unità multidisciplinare composta: dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso l’unità sanitaria locale (di residenza dell’alunno) o in regime di convenzione con la medesima” (D.P.R. 24/2/94 art. 3, comma 2). Tale unità multidisciplinare è l’UONPIA (Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza) nelle Regioni che hanno già attuato la riforma che prevede l’attribuzione agli enti ospedalieri degli interventi socio-sanitari, restando alle ATS solo i compiti di certificazione medico-legale (riconoscimenti di invalidità e di “situazione di handicap” in base alla Legge 104). In pratica ci si deve rivolgere all’ATS per avere la certificazione dell’alunno in situazione di handicap e all’UONPIA per avere la diagnosi funzionale. Ogni ATS ha la sua UONPIA di riferimento. Anche la maggior parte dei centri convenzionati e/o accreditati possono rilasciare diagnosi funzionali.

La diagnosi funzionale non si limita ad accertare il tipo e la gravità del deficit di cui è portatore l’alunno, ma pone in evidenza, dal punto di vista funzionale, le aree di potenzialità del soggetto. presupposto per la compilazione del profilo dinamico-funzionale e del PEI. La diagnosi funzionale è un atto sottoposto alla legge che tutela la Privacy.

La diagnosi funzionale precede l’inizio di ogni ciclo della frequenza scolastica dell’alunno disabile e non necessita di essere aggiornata nel corso di tale ciclo, a meno che non ci siano elementi che facciano ritenere necessaria la compilazione di una nuova diagnosi funzionale.

Ai cambi di grado, la famiglia, anche su indicazione della scuola di provenienza, si rivolge all’UONPIA di riferimento o al Centro convenzionato/accreditato che segue il figlio e effettua una nuova valutazione dell’alunno e, qualora riscontri il permanere della situazione di handicap, rinnova la diagnosi funzionale già prodotta.