Educazione e inclusione

Iscrizione

Prima di effettuare una preiscrizione nella scuola dell’obbligo, è bene che i genitori prendano contatto con i Capi di Istituto delle scuole del proprio bacino di utenza per verificare se ci sono tutti i presupposti per un’adeguata accoglienza. In caso contrario è bene provare con altre scuole. Per la scuola superiore vale lo stesso discorso tenendo presente le indicazioni sull’orientamento di cui parleremo nel capitolo dedicato alla scuola superiore.

La scelta della scuola spetta congiuntamente a entrambi i genitori. In caso di divergenze insanabili spetta al giudice. Nel caso di minori soggetti a tutela l’iscrizione spetta al tutore.

Le iscrizioni degli alunni che documentino la loro situazione di handicap non possono essere rifiutate. Qualora si verifichi un numero di iscrizioni eccedente le capacità ricettive dell’Istituto deve essere data la precedenza a quelle degli alunni con handicap (punto f – C.M. 364 del 20.12.1986). Le iscrizioni possono essere rifiutate solo nel caso di parere negativo espresso dalla A.S.L. per la frequenza di Istituti di istruzione tecnica, professionale ed artistica.

Per le iscrizioni a istituti tecnici professionali e d’arte la CM n. 262/88 stabiliva che, a causa della presenza di laboratori rischiosi per l’incolumità di alunni in situazione di handicap, occorresse un attestato di nulla osta rilasciato dal medico legale dell’ATS.

Nel caso che i genitori decidano di iscrivere il figlio in una scuola diversa da quella del naturale “bacino d’utenza”, pur avendo il DM n. 233/98 sul ridimensionamento delle istituzioni scolastiche ripetuto il criterio secondo cui l’istituzione scolastica autonoma deve servire un determinato bacino di utenza territoriale, per gli alunni in situazione di handicap, l’iscrizione ad una scuola di bacino di utenza diverso è facilitata dalla Legge 104/ 92 che mette le scuole nella condizione di non poterne rifiutare l’iscrizione.

La famiglia provvede alla iscrizione del proprio figlio nelle date previste, entro gennaio per la pre-iscrizione, entro luglio per la conferma definitiva, presentando alla scuola, oltre alla documentazione richiesta per tutti gli alunni, la certificazione medica attestante la situazione di handicap e la diagnosi funzionale.

Certificati per l’iscrizione

Tale certificazione deve essere richiesta dai genitori o chi ne fa le veci all’ATS di residenza (art. 2 del DPR del 24/2/94, atto di indirizzo alle regioni per l’attuazione dell’art. 12, comma 5, legge 104/92) e alla sua stesura provvede lo specialista nella patologia segnalata.

Oltre alla patologia (diagnosi clinica) tale certificazione segnala anche le sue conseguenze funzionali e deve essere redatta su un apposito modulo, che può essere diverso nelle singole province. Se tale modulo è stato predisposto, può essere fornito dalla scuola stessa. Nella provincia di Milano tale modulo prevede che lo specialista, oltre a descrivere la patologia e le sue conseguenze funzionali, indichi anche la necessità o meno dell’insegnante di sostegno e degli assistenti (assistenti alla comunicazione e/o educatori alla persona).

La certificazione di handicap deve essere rinnovata ad ogni passaggio di ordine scolastico.

“Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell’alunno in situazione di handicap” (DPR 24/2/94, art.3, comma 1).

Alla stesura della diagnosi funzionale provvede: “l’unità multidisciplinare composta: dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso l’unità sanitaria locale (di residenza dell’alunno) o in regime di convenzione con la medesima” (D.P.R. 24/2/94 art. 3, comma 2). Tale unità multidisciplinare è l’UONPIA (Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza) nelle Regioni che hanno già attuato la riforma che prevede l’attribuzione agli enti ospedalieri degli interventi socio-sanitari, restando alle ATS solo i compiti di certificazione medico-legale (riconoscimenti di invalidità e di “situazione di handicap” in base alla Legge 104). In pratica ci si deve rivolgere all’ATS per avere la certificazione dell’alunno in situazione di handicap e all’UONPIA per avere la diagnosi funzionale. Ogni ATS ha la sua UONPIA di riferimento. Anche la maggior parte dei centri convenzionati e/o accreditati possono rilasciare diagnosi funzionali.

La diagnosi funzionale non si limita ad accertare il tipo e la gravità del deficit di cui è portatore l’alunno, ma pone in evidenza, dal punto di vista funzionale, le aree di potenzialità del soggetto. presupposto per la compilazione del profilo dinamico-funzionale e del PEI. La diagnosi funzionale è un atto sottoposto alla legge che tutela la Privacy.

La diagnosi funzionale precede l’inizio di ogni ciclo della frequenza scolastica dell’alunno disabile e non necessita di essere aggiornata nel corso di tale ciclo, a meno che non ci siano elementi che facciano ritenere necessaria la compilazione di una nuova diagnosi funzionale.

Ai cambi di grado, la famiglia, anche su indicazione della scuola di provenienza, si rivolge all’UONPIA di riferimento o al Centro convenzionato/accreditato che segue il figlio e effettua una nuova valutazione dell’alunno e, qualora riscontri il permanere della situazione di handicap, rinnova la diagnosi funzionale già prodotta.

Compiti della scuola

Pur non essendo obbligatori, è possibile e auspicabile che la scuola organizzi questi incontri, in modo che i genitori possano illustrare la situazione del figlio. Possono farsi assistere da un referente dell’associazione di cui fanno eventualmente parte e, soprattutto, dalla logopedista, e/o dalla neuropsichiatra che sta seguendo la riabilitazione.

Secondo le date stabilite da ogni Direzione Scolastica Regionale, il Dirigente Scolastico inoltra all’Ufficio Studi e Programmazione competente tutta la documentazione raccolta al momento della preiscrizione, con la richiesta delle ore di sostegno necessarie. In presenza di situazioni di particolare gravità, in alcune province, viene anche richiesta una sintetica relazione da parte del Dirigente Scolastico.

Le ore di sostegno assegnate ad ogni singolo alunno sono compito e responsabilità del Dirigente Scolastico, che opera sulla base della documentazione avuta e trasmessa e in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa. E’ cura del Dirigente Scolastico distribuire le ore di sostegno assegnate alla scuola su tutti gli alunni segnalati.

Spetta al Capo di Istituto, coadiuvato dal Collegio dei docenti. Alla prima riunione utile del Collegio dei docenti, il Capo di Istituto pone all’ordine del giorno la richiesta di parere al fine di individuare la sezione più idonea per l’accoglienza dell’alunno con handicap. Effettuata l’assegnazione, il Capo di Istituto convoca immediatamente il Consiglio di classe perché formuli proposte per l’impostazione dei piani educativi individualizzati.

Il Consiglio di classe prescelto sarà così in grado di formulare un’ipotesi di progetto, obbligatorio sull’assegnazione delle ore di sostegno e sulla formazione delle classi. Il progetto deve essere formulato da tutto il Consiglio di classe e non può più essere delegato al solo insegnante di sostegno.

Il D.M. 72 del 22/3/99 convertito in legge n. 333 del 20/8/2001 ha stabilito che:

1. le classi iniziali in cui sono iscritti alunni in situazione di handicap dei rispettivi cicli scolastici materno, elementare, medio e superiore sono costituite con non più di 20 alunni “purché sia esplicitata e motivata la necessità di una riduzione numerica di ciascuna classe, in rapporto alle esigenze formative dell’alunno, e il progetto articolato di formazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno nonché da altro personale della stessa scuola”

2. in una stessa classe la presenza di due alunni con handicap deve essere un’ipotesi del tutto eccezionale e residuale, e comunque gli alunni debbono essere con handicap lieve

3. in ogni caso le classi frequentate da alunni con handicap non possono superare il numero di 25 alunni. Anche negli anni successivi al 1° si può avere un numero inferiore a 25 tenuto conto della gravità dell’handicap, delle difficoltà organizzative della scuola e della preparazione degli insegnanti della classe

I Consigli di classe dovranno immediatamente predisporre il progetto di cui al punto 1 e inviarlo tramite il Capo di istituto al Provveditorato agli studi – Gruppo per l’integrazione scolastica.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio ’96 n. 503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, recita all’art. 1 ‘Definizione ed oggetto’, al comma 2: “per barriere architettoniche si intendono…. b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti”, all’art. 23, comma 3 ‘Edifici scolastici’: “L’arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche devono avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità (banchi, sedie, macchine da scrivere, materiale braille, spogliatoi, ecc.).”

Il locale idoneo per un alunno sordo è un’aula non rumorosa ed è compito del Collegio docenti effettuare questa scelta. Comunemente si pensa che gli alunni audiolesi non odono e quindi non possono essere disturbati dai rumori di sottofondo. Ciò è errato perché questi alunni sono dotati di protesi e hanno recuperato un residuo uditivo; i rumori di sottofondo alterano il funzionamento delle protesi o degli impianti cocleari e quindi della ricezione uditiva.

Per neutralizzare i rumori di sottofondo sarebbe opportuno che l’aula fosse dotata di un apposito campo magnetico (il costo è di poche centinaia di migliaia di lire) o che fosse insonorizzata. Un altro accorgimento sarebbe di scegliere un’aula molto luminosa per permettere loro di “leggere sulle labbra”. Queste attenzioni sono indicative dello “stile di accoglienza” di un’istituzione scolastica che vuol porre l’autonomia al servizio degli utenti.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE


Pubblichiamo le modalità di iscrizione online di tutti gli alunni per l’anno scolastico 2018-19 in attesa delle nuove disposizioni da parte del Ministero, www.iscrizioni.istruzione.it. Non dovrebbero esserci grosse modifiche per il prossimo anno scolastico e potrebbe interessarvi leggere le disposizioni dello scorso anno per scegliere della nuova scuola e per cominciare a procurarvi la documentazione necessaria.

In particolare, consigliamo di attivarvi per tempo per la richiesta della diagnosi funzionale (perché le UONPIA hanno tempi lunghi) e di prestare molta attenzione che nella certificazione siano barrate le caselle giuste relative alla richiesta degli assistenti alla comunicazione.

Ai sensi legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali delle scuole statali:
– primaria, 
– secondaria di primo grado 
– secondaria di secondo grado.
Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali nonché dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni.

Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si effettuano on line esclusivamente per le scuole paritarie che aderiscono alla modalità telematica, in quanto la loro partecipazione al sistema “Iscrizioni on line” è facoltativa.

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative:
1. alle sezioni delle scuole dell’infanzia;
2. alle scuole della Valle d’Aosta e delle province di Trento e Bolzano;
3 alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici e professionali;
4. al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”;
5. ai percorsi di istruzione per gli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gli istituti di prevenzione e pena;
6. agli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta.

Come dicevamo, la circolare precisa che le domande di iscrizione online possono essere presentate dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018.  Dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it.
Dopo la scadenza del termine finale del 6 febbraio 2018, per eccezionali motivi debitamente rappresentati, la domanda di iscrizione può essere presentata direttamente alla scuola prescelta, tenendo informato il competente Ufficio scolastico territoriale, che, in ipotesi di motivato diniego da parte della scuola e sentiti i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori, provvede a indirizzare la richiesta verso altra istituzione scolastica.

I genitori, per effettuare l’iscrizione on line:
1. individuano la scuola d’interesse, eventualmente anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”, https://www.google.it/search?q=scuola+in+chiaro&oq=scuola+in+chi&aqs=chrome.0.0j69i57j69i60l2j0l2.4313j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8, dove è disponibile il rapporto di autovalutazione (RAV), documento che fornisce una rappresentazione della qualità del servizio scolastico.
2. si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018;
3. compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018;
4. inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 6 febbraio 2018.
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web.

Il modulo della domanda di iscrizione è strutturato in una parte generale, uguale per tutte le scuole, contenente i dati anagrafici di alunni/studenti, e in una parte che ogni scuola può personalizzare con la richiesta di informazioni specifiche, attinte da un elenco di voci predefinite o anche aggiunte dalla scuola.
All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal Centro di formazione professionale prescelto.

Al punto 9, la circolare tratta il tema “Accoglienza e inclusione”, dove si disciplinano anche le iscrizioni scolastiche degli alunni con disabilità e degli alunni con DSA.
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185, vedi https://www.ats-milano.it/portale/Disabilit%C3%A0/Accertamento-dellalunno-disabile-per-lintegrazione-scolastica-DPCM-185-2006.
Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.

La diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale lasceranno il posto ad un nuovo ed unico documento “il profilo di funzionamento” che sarà propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI. 

Tra le novità introdotte dallo “Schema Di Decreto Legislativo Recante Norme Per La Promozione dell’Inclusione Scolastica degli Studenti Con Disabilità art. 1, Commi 180-181 Lettera C), della Legge 107/2015” questa è una tra quelle che riguarderà i docenti di sostegno. Ma guardiamo nel dettaglio cosa dovrà contenere questo “Profilo” e chi dovrà redigerlo.

Profilo di funzionamento cos’è …
è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI;
• definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l’inclusione scolastica;
• Si redige successivamente all’accertamento della condizione di disabilità
• È redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall’OMS
• Comprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale
• è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell’infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona


Il Profilo di funzionamento è redatto da …
• UNITA’ DI’ VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE composta da:
a) un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona;
b) uno specialista in neuropsichiatria infantile;
c) un terapista della riabilitazione;
d) un assistente sociale o un rappresentante dell’Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.
• con la collaborazione dei genitori dell’alunna o dell’alunno con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell’amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata

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L’alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 62 del 2017, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell’inizio dell’anno scolastico 2018/2019, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge n.104 del 1992.
Solo per le alunne e alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell’anno scolastico 2018/2019, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.
Alunne e alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo ma non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n.104/1992 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001).

Anche le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
Le alunne e gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11 del d.lgs. 62 del 2017, conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

Per approfondire:

il testo della Circolare MIUR 13 novembre 2017

Numero di alunni per classe e presenza di altri alunni portatori di handicap

Il numero di alunni delle classi iniziali delle scuole di ogni ordine e grado, in presenza di alunni disabili, è disciplinato dal DPR n. 81/09.

La nota Miur n. 16041 del 29 marzo 2018, che fornisce indicazioni in merito alla dotazione organica del personale docente per l’anno scolastico 2018/19, nel paragrafo dedicato ai posti di sostegno, così recita: Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi iniziali con alunni disabili, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 81/09 art. 5 comma 2

Il predetto articolo 5, comma 2, del DPR 81/09 prevede:

“Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non  più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola…”

In presenza di alunni disabili, dunque, le classi iniziali della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, sono formate, di norma, con un massimo di 20 alunni.

Quanto suddetto è possibile, soltanto:

  • se la scuola esplicita e motiva la necessità di costituire la classe con 20 alunni in relazione ai bisogni formativi degli alunni disabili;
  • se il progetto di integrazione definisce strategie e metodologie adottate dai docenti della classe, docenti curricolari e di sostegno, o da altro personale che opera nella scuola.

Nota Miur del 29 marzo 2018

Da consultare per avere risposti alle domande più frequenti sull’integrazione scolastica:

Link utili: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/disabilita